Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 69 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Mancata comparizione della parte invitata

Dispositivo dell'art. 69 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.273 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 69 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

N. C. L. chiede
giovedģ 12/02/2026
“Buongiorno,

ho un appartamento (in un condominio situato a XXX) che e' l'unione di due piccoli appartamenti uno dei quali appartiene alla scala A e uno alla scala B.
Nel 2021 hanno messo l'ascensore per la scala A e mi e' stato fatto pagare per tutti i millesimi dell'appartamento (sia per la parte dell'appartamento nella scala A sia per i millesimi relativi alla scala B). A mio parere l'amministrazione avrebbe dovuto ripartire in base alla superficie dell'appartamento che insiste sulla scala A e non anche la parte che insiste sulla scala B.
L'amministrazione ad oggi non ritiene che io abbia ragione e quindi non considera il risarcimento.
Mi potrebbe chiarire la cosa in modo da inviare la Sua risposta all'amministratore di condominio?

La ringrazio,
Saluti

Consulenza legale i 18/02/2026
Il punto di partenza è senza dubbio Cass. Sez. 6, 23/03/2017, n. 7605, Rv. 643667 – 01, secondo la quale, in caso di unione di due appartamenti ricompresi in due scale distinte, il proprietario partecipa in proporzione alle spese di ambedue i fabbricati. Questa è una applicazione pratica di un altro principio della Cassazione: la mera fusione catastale di due appartamenti adiacenti non comporta una modifica strutturale dell’edificio e non comporta, quindi, la necessità di modificare le tabelle millesimali, come previsto dal 2° comma dell’art. 69 disp. att. del c.c.

La Cassazione del 2017 in esame precisa, inoltre, che "al fine di stabilire se un appartamento sia compreso in un condominio edilizio, è infatti necessario verificare, con riferimento al momento della nascita del condominio (salvo eventuale titolo negoziale contrario…) se, con riguardo alla struttura ed alla conformazione di esso, e, dunque, in base ad elementi obiettivamente rilevabili, sussista il presupposto della permanente ed oggettiva destinazione al suo servizio ed al suo godimento dei beni di quell'edificio elencati nell'art. 1117 del c.c., restando escluso che sia determinante pure l'esistenza di un collegamento materiale o di una via diretta di accesso tra parti condominiali e singola unità immobiliare. È d'altro canto certamente ammissibile, per quanto si desume dall'art. 61 delle disp. att. c.c., che, pur in presenza di fabbricati che presentino elementi di congiunzione materiale, allorché vengano costituiti condominii separati per le parti aventi i connotati di autonomi edifici, uno dei titolari di porzioni esclusive si ritrovi proprietario di un appartamento ricadente in entrambi i condominii (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2324 del 01/03/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4439 del 07/08/1982)".

I giudici di legittimità parrebbero dare, quindi, conforto alle ragioni dell’autore del quesito, smentendo l’operato del suo amministratore: visto che l’ascensore è stato installato solo nella scala A, egli deve far fronte alle relative spese solo in proporzione ai millesimi riferibili alla porzione del suo appartamento ricompresa in quella scala e non per i millesimi riferibili alla porzione di appartamento ricompresa nella scala adiacente.