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Articolo 62 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 13/06/2025]

Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

Dispositivo dell'art. 62 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

Spiegazione dell'art. 62 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

La rappresentanza delle persone giuridiche, ivi inclusi gli enti privi di personalità giuridica, viene individuata nelle persone fisiche che le amministrano e, ove non sia possibile la loro individuazione in base ai criteri civilistici, essa viene individuata in coloro che esercitano tale potere anche di fatto.
Le conseguenze della individuazione dei soggetti a cui spetta la rappresentanza delle persone giuridiche si riverbera sulle modalità di notificazione degli atti tributari di cui sono destinatari tali soggetti. Al riguardo, infatti, gli atti dell’Amministrazione Finanziaria vengono notificati presso la sede delle persone giuridiche (ai sensi dell’art. 145 c.p.c.) ma, in via alternativa e qualora si desumano dall’atto da notificare le qualità del rappresentante, possono essere consegnati anche a coloro che esercitano l’amministrazione (anche di fatto) di tali enti.

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