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Articolo 52 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Violazioni degli obblighi delle aziende di credito

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 52 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471

[Se i certificati e gli altri documenti previsti dagli articoli 34 e 35 non rispondono al vero o sono incompleti, si applicano la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico di coloro che li hanno sottoscritti.

La pena a carico dell'azienda o istituto si applica anche nel caso di rilascio dei certificati e documenti oltre i termini di cui agli articoli stessi.

In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.

Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.]

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