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Articolo 51 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Violazione degli obblighi relativi alla contabilitā

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 51 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471

[Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione č obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21.

Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformitā alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non č derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena č ridotta al quinto del minimo se le irregolaritā delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle societā e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.]

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