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Articolo 48 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 48 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471

[Se la dichiarazione non č redatta in conformitā al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire ventimila. La stessa pena si applica quando la copia non č conforme all'originale.]

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