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Articolo 47 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 47 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471

[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.

Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati č inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'art. 46.]

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