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Articolo 17 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Registro riepilogativo di magazzino

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 17 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38

[Le societą, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le quantitą esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantitą complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantitą esistenti al termine del periodo stesso. Le quantitą in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori.

I soggetti che esercitano attivitą industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantitą prodotte o passate in lavorazione.]

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