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Articolo 9 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Termini per la presentazione delle dichiarazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 9 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.P.R. 22 luglio 1998, n.322

[Le persone fisiche e le societā o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Sei il bilancio non č stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 entro il 31 marzo di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui č stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.]

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