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Articolo 2 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche

Dispositivo dell'art. 2 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

Spiegazione dell'art. 2 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

La norma, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 2 dell’articolo precedente, specifica che la dichiarazione deve contenere i dati e gli elementi necessari per (i) l’individuazione del contribuente, (ii) per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute e (iii) per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 8, primo comma, primo periodo, delineando in tal modo il contenuto della dichiarazione delle persone fisiche.

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