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Articolo 50 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (DOPPIONE) (DIP)

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Giurisdizione in materia successoria

Dispositivo dell'art. 50 DIP

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

  1. a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
  2. b) se la successione si č aperta in Italia;
  3. c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica č situata in Italia;
  4. d) se il convenuto č domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
  5. e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

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Consulenze legali
relative all'articolo 50 DIP

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G. P. chiede
martedė 10/05/2022 - Estero
“Rif: Il codice di riferimento della Consulenza era Q202230860 –
Domande complementari;

2. Doveri di Esecutore testamentario di pagare i debiti e spese ereditarie ?
Lei mi dice: “Per quanto riguarda la sussistenza di eventuali debiti, gli stessi potranno essere portati in detrazione dal valore dell’attivo ereditario che si andrà a dichiarare nella denuncia di successione, purchè risultanti da documenti certi e sempre che siano riconducibili a beni e diritti esistenti in Italia”.

Riguardo a questo caso, la mia comprensione è che questi dati ridurranno le imposte e tasse della registrazione; ma i debiti del defunto rimangono non pagati, vero?
Poi, mi dice: “Per le somme corrisposte personalmente a titolo di imposte di successione, invece, si avrà il diritto di recuperarle dagli altri eredi, eventualmente trattenendole dal prezzo di vendita degli stessi beni ereditari”. Questa è certamente una soluzione ragionevole; tuttavia, se gli eredi non hanno denaro ed si rifiutano di risarcire l'esecutore per tutte le sue spese, allora qual’è il processo per recuperare queste spese?

Si tratta d’un valore marcato del’eredita è di circa $100.000 euro, con $40.000 di rustica casa (comunione, tra i sei coeredi) e ‘l’altro $60.000 di pezzi di terreno sono già divisi e assegnati a ciascuno dei sei (6) eredi.

Secondo Art. 719 c.c.– “Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari” dice che: “Se i coeredi aventi diritto a piu' della meta' dell'asse (ereditario) concordano nella necessita' della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita ... di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti”. Dunque io vorrei sapere le seguenti cose:

Domanda 2: (Riconoscendo per chiarimento, l'esecutore è anche uno dei sei eredi);
1. Dopo la dichiarazione di successione, si puo vendere i beni dei coeredi per pagare gli debiti ereditari e le spese del’esecutore, ai sensi di Art 712.? Se la risposta è affermativa, allora,
2. Come “Esecutore testamentario canadese” posso usare la legge successoria italiana ad attuare l'art 719 ?
3. L'esecutore può fare la decisione di vendita per pagare i debiti e spese per conto di tutti i sei coeredi, oppure ha bisogno dell'accordo e consenso di metà dei coeredi ereditari?
4. La metà del’asse ereditario è definita come +50,0% solo della eredita comunione (cioe $40,000 coeredi) o deve essere il +50,0% del’intera l'eredità di $100,000 (cioe $40,000 comunione piu $60,000 assegnata)?
5. La metà del’asse ereditario è definita come +50,0% del valore fiscale o come 50,0% del valore marcato?
6. Se i coeredi non mi risarciscono per tutte le mie spese legittime, quali azioni posso intraprendere per recuperare tali spese, ai sensi di art 712? Posso presentare un pegno o mutuo?

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/05/2022
Le domande poste con il quesito in esame attengono essenzialmente all’esatta incidenza che possono avere i debiti e pesi ereditari sul patrimonio relitto dalla de cuius nonché alla possibilità concessa all’esecutore testamentario di vendere i beni situati in Italia per soddisfare i debiti ereditari.

In ordine alla prima questione deve rispondersi nel senso che di tali debiti se ne potrà tener conto soltanto ai fini del calcolo dell’imposta di successione dovuta per i beni situati su territorio italiano, in tal senso dovendosi argomentare dal comma 1 dell’art. 20 del T.U. successioni e donazioni.
Volendo esemplificare può dirsi che se su un bene del valore di 100 euro risultano imposte non pagate per 60 (ad esempio per IMU), i 60 euro di debiti con il fisco (ampiamente documentabili) potranno essere portati in decremento ai fini del calcolo dell’imposta di successione dovuta.

L’altra questione, un po’ più complessa, è quella relativa alla vendita di beni ereditari situati in Italia da parte dell’esecutore testamentario canadese.
In questo caso la norma della Legge 218/1995 che viene in considerazione è l’art. 50, rubricato “Giurisdizione in materia successoria”, e ciò perché, secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico italiano, affinchè l’esecutore testamentario possa legittimamente alienare un bene ereditario occorre che sia stato previamente autorizzato dall’autorità giudiziaria (così dispone l’art. 703 del c.c.).

Secondo quanto previsto dalla lettera e) del citato art. 50, in materia successoria sussiste la giurisdizione italiana se la domanda concerne beni situati in Italia.
Ciò significa che, se l’esecutore testamentario canadese, in tale sua qualità, intende alienare un bene ereditario posto sul territorio italiano, dovrà necessariamente essere autorizzato dal giudice del luogo in cui tale bene si trova.
Tuttavia, prima di giungere alla fase dell’autorizzazione giudiziaria, occorre compiere un passo indietro, in quanto l’esecutore testamentario dovrà preliminarmente adempiere a tutte le condizioni richieste per poter operare nell’ordinamento giuridico italiano.
Più precisamente, dovrà:
1. richiedere la copia legalizzata del testamento con il relativo Probate (omologazione del testamento) dalla competente Superior Court of Justice canadese.
Il Probate costituisce la procedura con la quale il Tribunale canadese riconosce l'autorità dell’esecutore testamentario ed è necessario proprio perchè fornisce le dovute garanzie in relazione sia alla validità del testamento sia al fatto che l’esecutore testamentario è autorizzato ad agire in nome e per conto della persona deceduta nel rispetto delle volontà testamentarie.
2. le firme apposte sul Probate devono essere state legalizzate dal Ministero degli Affari esteri canadese.
3. tutta la documentazione deve essere tradotta professionalmente da un traduttore certificato dalla ATIO (Association of Translators and Interpreters of Ontario).
Completate le predette procedure, la documentazione deve essere presentata in Consolato per la legalizzazione finale, per poi essere restituita per la sua registrazione presso le autorità nazionali, affinché il testamento sia riconosciuto valido anche nell’ordinamento italiano.
Ciò implicherà la pubblicazione e registrazione del testamento presso la "Conservatoria dei Registri immobiliari" italiana, a cui seguirà l'eventuale pagamento, nei termini sopra precisati, delle imposte di successione.

Soltanto dopo che saranno stati espletati tutti i suddetti passaggi, ci si potrà presentare dinanzi ad un notaio italiano, incaricandolo della eventuale vendita dei beni siti in Italia (sempre se previamente autorizzati dal giudice italiano, come richiesto dall’art. 703 c.c.).
Si tratta di una procedura abbastanza complessa, che qui si è cercato di esporre nei suoi passaggi fondamentali.
Proprio per tale ragione, non si può fare a meno di consigliare di rivolgersi per assistenza ad un avvocato specializzato in materia di successione internazionale.