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Articolo 206 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

Dispositivo dell'art. 206 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Testo unico sul pubblico impiego, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o piuù regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del Codice dei contratti pubblici [ABROGATO] di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato Codice dei contratti pubblici [ABROGATO] di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

[[Relazione illustrativa. Le tratte autostradali A24 ed A25 Roma l’Aquila Teramo e diramazione Torano – Pescara sono attualmente gestite in regime di concessione dalla società Strada dei Parchi S.p.A. sulla base della convenzione, sottoscritta a seguito di procedura di gara, con l’allora concedente Anas S.p.A. in data 20 dicembre 2001. Tale convenzione è stata aggiornata con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto con ANAS S.p.A. in data 18 novembre 2009. A seguito degli eventi sismici verificatisi nell’anno 2009 nel 2016 e nel 2017 si sono resi necessari interventi di adeguamento autostradale finalizzati prevalentemente alla messa in sicurezza dei viadotti e alle ulteriori misure previste dalle norme intervenute. La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. In particolare, al comma 1, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non superiore al trattamento economico di un’unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell’opera. Al comma 2 viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell’opera nel limite complessivo del 3 per cento. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori , al comma 3, viene stabilito che: • il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell’opera; • l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. Il comma 4 dispone che il Commissario straordinario definisca, entro trenta giorni dalla nomina, il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità, individuando altresì eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per l’esecuzione degli inteventi indicati dal programma, il Commissario procede, entro 90 giorni ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede all’affidamento dei lavori. Dal momento dell’affidamento dei lavori e per l’intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico. Il comma 5 stabilisce che il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con riguardo alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il comma 6 dispone che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell’intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza. Il comma 7 autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come incrementati per effetto delle rimodulazioni finanziarie di cui al comma 8. Il comma 8, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi, prevede le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a copertura degli interventi di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) compensata da una pari riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-2029). Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza nell’analoga variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto di programma RFI parte investimenti.]]

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