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Articolo 164 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Dispositivo dell'art. 164 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole "degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti";
  2. b) le parole "ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno di detti soggetti".

2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

  1. "5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.".

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

  1. "17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti".

3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

  1. "In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile." Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie".

[[Relazione illustrativa. La proposta di introduzione di un comma 2 all’articolo 170 del DL Rilancio ha la finalità di rendere più efficienti le procedure di valorizzazione di beni immobili dello Stato disciplinate dall’articolo 3-bis del DL n.301 del 2001. In particolare si prevede:

  1. • l’estensione da 50 a 70 anni del termine di durata delle concessioni o delle locazioni di immobili pubblici al fine di facilitare il processo di raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario delle iniziative;
  2. • la possibilità di perseguire le finalità di valorizzazione e di utilizzazione a fini economici degli immobili pubblici anche per mezzo dell’istituto del diritto di superficie. Il comma 3 si propone di razionalizzare le procedure di dismissione del patrimonio alloggiativo della Difesa, in particolare, con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare anche “in blocco” unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori rendendo più appetibile sul mercato “commerciale” la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private. A tal proposito, si evidenzia che l’art. 297, comma 1, del D.lgs. n.66 del 2010 stabilisce che «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4», il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa. Lo stesso Ministero allo scopo di conseguire tale obiettivo ha avviato l’alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate. In particolare, il Decreto Direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 e successive varianti e integrazioni ha individuato 3.022 alloggi da alienare ai sensi del D.lgs. 66/2010 e del d.P.R. 90/2010. Ad oggi, la maggior parte delle vendite è stata finalizzata a favore del personale della Difesa occupante gli alloggi stessi, mentre la vendita all’asta di quelli liberi si è dovuta necessariamente confrontare con un mercato immobiliare non sempre favorevole. La disposizione proposta si pone come strumento ulteriore per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa associata agli immobili della Difesa e si rende necessaria a causa della non completa efficacia dei meccanismi di vendita delle singole unità immobiliari. Quei meccanismi, che si sono scontrati con la congiuntura non particolarmente propizia per il mercato immobiliare, potrebbero essere affiancati da strumenti di vendita in blocco capaci, invece, di intercettare settori del mercato non interessati alla singola unità. Il driver che accompagna l’iniziativa è il cd. “costo del non uso” cioè la consapevolezza del fatto che il patrimonio immobiliare di cui si tratta rappresenta un mero costo che assorbe risorse, destinate ad oneri manutentivi completamente improduttivi, che potrebbero indirizzarsi in maniera più proficua sulla restante parte di patrimonio immobiliare ancora pienamente funzionale alle esigenze operative delle FFAA. La semplificazione consentirà, da un lato, alle Forze armate di proseguire il già avviato programma pluriennale per soddisfare le sempre più insistenti esigenze alloggiative del proprio personale, dall’altro, di favorire investimenti privati nel mercato immobiliare.]]

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