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Articolo 700 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 700 Codice Penale

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata [64] qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680(1).

Note

(1) Si ricordi che tale circostanza è però da considerarsi incompatibile con le fattispecie sanzionate agli artt. 696, 697 e698.

Ratio Legis

La norma trova la propria ratio nella particolare connotazione di pericolosità sociale che caratterizza la condotta in esame in alcune circostanze.

Spiegazione dell'art. 700 Codice Penale

La disposizione in esame prevede l'aumento di pena, qualora i fatti di cui agli articoli precedenti (a partire dall'art. 695) siano commessi da persone che non possono, per legge, conseguire apposita licenza, o per i quali tale licenza è stata negata o revocata.

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