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Articolo 685 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

Dispositivo dell'art. 685 Codice Penale

Chiunque(1) pubblica(2) i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103.

Note

(1) Se il soggetto attivo è un pubblico ufficiale, si applicherà la fattispecie di cui all'art. 326, qualora vi sia stato dolo; diversamente, nel caso di colpa, si configurerà la contravvenzione in esame, aggravata ex art. art. 61 del c.p., n. 9.
(2) La pubblicazione può avvenire con qualsiasi mezzo, a patto che si rivolga ad un numero indeterminato di persone.

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si ravvisa nell'esigenza di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 685 Codice Penale

La norma presenta una natura sussidiaria rispetto a quella di cui all'articolo precedente, punendo esclusivamente coloro che pubblichino i nomi dei giudici, con l'indicazione del voto da loro espresso nelle deliberazioni collegiali relative ad un procedimento penale.

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