Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione(1), che poi, per sua colpa(2), rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929(3) [677; 1669, 2953].
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal progettista, dal costruttore e dal fornitore dei materiali.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  La responsabilità è addebitabile solo a titolo di colpa, quindi sulla base di un comportamento non diligente del soggetto attivo.
                
                              
                                                        
                      (3)
                    
                  Tale disposizione è stata depenalizzata ex art. 51, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
                
                          
            
                           
         
      

 Ratio Legis
Ratio Legis




 Spiegazione
Spiegazione Massime
Massime Tesi di laurea
Tesi di laurea Consulenza
Consulenza