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Articolo 671 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impiego di minori nell'accattonaggio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 671 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 3, coma 19, lett. d), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione [34] dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore.]

Massime relative all'art. 671 Codice Penale

Cass. pen. n. 13526/2010

In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis" in quanto l'uno e l'altro precetto puniscono la medesima condotta.

Cass. pen. n. 197/2003

L'impiego dei minori nell'accattonaggio, previsto come reato dall'art. 671 c.p.p., può consistere anche nel mendicare tenendo seco un bambino, qualora questi sia già in età di recepire, sia pure in modo sommario e confuso (come nel caso di specie, in cui trattavasi di un bambino di quattro anni), gli stimoli negativi dell'attività in cui egli viene comunque coinvolto e d'altra parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicità. La presenza della prima di dette condizioni vale a distinguere il reato in questione da quello già previsto dall'ora abrogato art. 670, secondo comma, c.p.

Cass. pen. n. 2597/1998

Premesso che la ratio delle incriminazioni di cui all'art. 671 c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio) è di impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae all'istruzione e all'educazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza, deve ritenersi che pur non essendo richiesta, ai fini della configurabilità del reato, la consapevolezza da parte del minore della natura dell'attività in cui viene coinvolto, occorre comunque che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi da essa dipendenti e abbia, quindi, raggiunto l'età della coscienza. (Nella fattispecie — accattonaggio posto in essere tenendo in braccio un infante — la Corte ha stabilito che non fosse ravvisabile la contravvenzione in questione ma, semmai, quella di mendicità mediante mezzo fraudolento volto a destare l'altrui pietà).

Cass. pen. n. 11376/1992

Il sistematico impiego di minori nell'attività di accattonaggio, che li sottrae all'istruzione ed all'educazione, avviandoli all'ozio, col pericolo di poter diventare viziosi o addirittura delinquenti, si inquadra nella contravvenzione prevista dall'art. 671 c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio), in cui l'agente ha uno strumento inconsapevole nel bambino o nell'adolescente e si avvale di un mezzo insidioso e particolarmente pregiudizievole alla morale dei minori. (Nella specie la S.C. ha escluso la configurabilità del delitto di maltrattamenti, di cui all'art. 572 c.p.).

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