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Articolo 663 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divulgazione di stampa clandestina

Dispositivo dell'art. 663 bis Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca reato(2), chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dalla l. 4 marzo 1958, n. 127.
(2) La norma rimane assorbita nel reato di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 o nel reato di stampa clandestina previsto dall'art. 16 , della l. 8 dicembre 1948, n. 47, se l'agente ha operato si ala divulgazione che la pubblicazione.

Ratio Legis

L'introduzione di tale norma trova la propria ragione nella riduzione delle possibilità applicative della disposizione precedente, quale conseguenza della pronuncia avutasi nel 1956 ad opera della Corte Cost.

Spiegazione dell'art. 663 bis Codice Penale

La disposizione in oggetto è posta a tutela dell'interesse statale alla disciplina della libertà di stampa.

Non viene chiaramente punita la libera espressione del pensiero in quanto tale, quanto piuttosto la sua espressione senza la necessaria osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

La norma trova perlopiù applicazione qualora non sia correttamente indicato il nome dell'autore dello stampato, ma non si configura quando, pur mancando le indicazioni circa il luogo di stampa, consenta facilmente di evincere dal suo contesto, in via indiretta, le indicazioni che permettono di risalire ai soggetti responsabili della stampa.

Massime relative all'art. 663 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 1211/1973

Fa difetto l'elemento soggettivo dello stampato (destinazione alla pubblicazione ed accessibilità ad un numero indeterminato di persone), nel caso che una lettera sia riprodotta in una settantina di esemplari ciclostilati, firmati dall'autore, ciascuno dei quali sia recapitato in busta aperta, a mezzo di persone appositamente incaricate, ai singoli destinatari, i cui nominativi siano segnati sulle buste stesse, e quindi con diffusione preordinatamente limitata ad una ristretta cerchia di persone.

Cass. pen. n. 1143/1973

L'aspetto soggettivo dello stampato (destinazione in qualsiasi modo alla pubblicazione) va riguardato nel momento in cui esso esce dalla sfera di disponibilità dello stampatore e diviene accessibile a un numero indeterminato di persone, non nel momento successivo della diffusione dello stampato stesso, ed è indifferente che più o meno larga sia la cerchia delle persone cui lo stampato è destinato e che tali persone appartengano o meno ad una certa categoria, così come sono indifferenti il modo della diffusione e il numero degli esemplari a questa destinati. (Nella specie è stata riconosciuta la natura di stampato ad un volantino ciclostilato).

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