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Articolo 664 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Distruzione o deterioramento di affissioni

Dispositivo dell'art. 664 Codice Penale

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili(1) o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464(2).

Se si tratta di scritti o di disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Note

(1) Tra le Autorità civili rientrano anche quelle militari, essendo qui inteso il termine civile quale opposto a quello di ecclesiastico.
(2) Tale illecito è stato depenalizzato ex art. 48, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare buon andamento della pubblica amministrazione.

Spiegazione dell'art. 664 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è il corretto utilizzo, nonché l'utilità stessa, degli scritti o disegni affissi dall'autorità.

Vengono infatti punite le condotte di distruzione o deterioramento degli scritti o disegni affissi dall'autorità civile o ecclesiastica, in modo tale da renderli inservibili allo scopo.

Se si tratta di scritti o disegni affissi da privati, trova applicazione la pena pecuniaria più lieve di cui al secondo comma.

In tale ultimo caso, è stato chiarito che, per quanto concerne scritti o disegni dei partiti politici, è necessario che la loro affissione fosse eseguita secondo i modi consentiti dalla legge e nei luoghi appropriati.

Massime relative all'art. 664 Codice Penale

Cass. pen. n. 670/1974

Gli scritti o disegni fatti affiggere dai partiti politici, che sono associazioni private, sono disciplinati dal capoverso dell'art. 664 c.p., e la loro distruzione è punita a condizione che l'affissione sia eseguita nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità. Nell'ipotesi di lacerazione di un manifesto affisso ad un albero, il fatto non costituisce reato perché è fuori della tutela accordata dalla norma suindicata.

Cass. pen. n. 798/1971

Solo l'amministratore di un condominio è legittimato a procedere all'affissione, nell'atrio o nell'ingresso dello stabile amministrato, di scritti o disegni interessanti i condomini, tale facoltà derivandogli dall'incarico affidatogli e dalla stessa necessità di espletare le proprie mansioni. Uguale facoltà non spetta a coloro che non rivestono tale qualità, i quali per le comunicazioni ai condomini possono rivolgersi all'amministratore o se del caso all'assemblea. Non è punibile pertanto ai sensi dell'art. 664 comma secondo, c.p., la distruzione o il deterioramento di scritti o disegni fatti affiggere nell'ingresso di un condominio da persona diversa dall'amministratore.

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