Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1143 del 13 giugno 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

L'aspetto soggettivo dello stampato (destinazione in qualsiasi modo alla pubblicazione) va riguardato nel momento in cui esso esce dalla sfera di disponibilità dello stampatore e diviene accessibile a un numero indeterminato di persone, non nel momento successivo della diffusione dello stampato stesso, ed è indifferente che più o meno larga sia la cerchia delle persone cui lo stampato è destinato e che tali persone appartengano o meno ad una certa categoria, così come sono indifferenti il modo della diffusione e il numero degli esemplari a questa destinati. (Nella specie è stata riconosciuta la natura di stampato ad un volantino ciclostilato).

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