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Articolo 663 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Dispositivo dell'art. 663 Codice Penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309(1).

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni [352].

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente(2).

Note

(1) Tale illecito è stato depenalizzato ex art. 46, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Il presente articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. con sent. 14 giugno 1956, n. 1, in riferimento al disposto dell'art. 113 del T.U.l.p.s (Testo unico di pubblica sicurezza), con eccezione del quinto comma dello stesso.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare il buon andamento dell'amministrazione.

Spiegazione dell'art. 663 Codice Penale

La norma in oggetto è posta a tutela del buona andamento della Pubblica Amministrazione e, più nello specifico, l'interesse dello Strato a che l'affissione in luogo pubblico di scritti o disegni avvenga previa autorizzazione amministrativa.

Viene punita la messa in circolazione di scritte o disegni attuata senza l'autorizzazione prevista dalla legge, nonché l'affissione degli stessi.

Elemento costitutivo del reato è che la condotta si manifesti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La contravvenzione in esame può concorrere con il delitto di cui all'articolo 639, qualora ne derivi un deturpamento o un imbrattamento di cose altrui, data la differenza dei beni oggetti di tutela (la proprietà privata nell'ultimo caso).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre la condotta in essere senza aver rispettato le norme di polizia corrispondenti.

Massime relative all'art. 663 Codice Penale

Cass. pen. n. 12194/1994

Non è configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 663, comma secondo, cod. pen. nel caso di affissione di manifesti in spazi non consentiti, atteso che l'art. 113 del T.U.L.P.S., che prevedeva l'obbligo della preventiva licenza dell'autorità di P.S. per l'affissione di scritti e disegni in luoghi pubblici, è stato dichiarato incostituzionale (fatta eccezione per il comma quinto), con sentenza della Corte costituzionale 14 giugno 1956 n. 1, e d'altra parte, nessuna autorizzazione equiparabile alla licenza dell'autorità cui fa riferimento il citato art 663, comma secondo cod. pen., può configurarsi sulla base dell'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 in materia di diritti sulle pubbliche affissioni.

Cass. pen. n. 9895/1974

Ai fini del divieto di cui all'art. 113, comma quinto, T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) vanno considerate «affissioni» le scritte sui muri, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, eseguite con vernice.

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