Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619(1).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 all'art. 40 ne ha previsto la depenalizzazione.
                
                          
            
                           
         
      

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