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Articolo 657 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 657 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

[Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.]

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