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Articolo 658 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procurato allarme presso l'Autorità

Dispositivo dell'art. 658 Codice Penale

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità(1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358](2), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Note

(1) Il suscitato allarme è elemento costitutivo del reato, inteso come evento di pericolo.
(2) All'Autorità sono equiparati i soggetti incaricati di un pubblico servizio, con esclusione dei soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico e, più nello specifico, la corretta amministrazione della forza pubblica.

Spiegazione dell'art. 658 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il corretto funzionamento ed il corretto uso della forza pubblica da parte dell'autorità, potenzialmente sviata da falsi annunci di disastro.

Trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che l'annuncio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l'autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Un eventuale fine di protesta non esclude l'elemento materiale e quello soggettivo psicologico della contravvenzione in esame, costituendo, piuttosto, il movente del reato.

Massime relative all'art. 658 Codice Penale

Cass. pen. n. 8764/2022

In tema di reati contro l'ordine pubblico, il reato di procurato allarme presso l'autorità è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia "mediato", cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma a un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio.

Cass. pen. n. 26897/2018

Il reato di procurato allarme presso l'Autorità è configurabile anche nel caso in cui l'infortunio annunciato sia stato artificiosamente costruito, dovendo equipararsi all'infortunio "inesistente" di cui all'art. 658 cod. pen. anche quello "falso", poiché la ratio della contravvenzione va ravvisata nell'interesse dello Stato all'ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l''Autorità costituita dalle ordinarie incombenze.

Il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia "mediato", cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma ad un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio.

Cass. pen. n. 11514/1987

Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 658 c.p. è sufficiente che l'annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l'autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Tale deve considerarsi l'annunzio di un inesistente sequestro di persona che, per le modalità del suo contenuto, provochi l'intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi.

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Aldo C. chiede
giovedì 06/11/2014 - Emilia-Romagna
“Procurato allarme: chi decide la diversa pena tra arresto e ammenda? Eventualmente si può patteggiare in modo da pagare solo l'ammenda? E chi decide, in questo caso, l'importo dell'ammenda?
Ho già patteggiato una pena per art. 651 c.p., 496 c.p. (fatti commessi nel 2001) con € 300,00 di multa e sospensione condizionale della pena (444 c.p. e 163 c.p.) Si tiene conto di questi precedenti?”
Consulenza legale i 13/11/2014
Le pene sostitutive di quella detentiva sono previste con riferimento a fatti di reato che non rivelano una particolare inclinazione criminale da parte dell’autore.
Secondo l'art. 53 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cp, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata (art. 58).
L’applicazione delle sanzioni sostitutive è affidata al potere decisorio del giudice che può concederle d'ufficio o su istanza di parte: esse possono essere revocate o convertite nel caso in cui il reo violi le prescrizioni previste dalle pene stesse.

Nel caso di specie, il reato di procurato allarme (658 cp) prevede una pena detentiva massima di sei mesi, quindi è possibile che il giudice decida di sostituire l'arresto con la pena pecuniaria.
Inoltre, sembrano sussistere le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva previste dall'art. 59, perché il reato precedentemente commesso è relativo a fatti compiuti oltre dieci anni prima e venne punito con una sanzione molto leggera (il soggetto non subì per precedenti sentenze pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione).

Quanto al criterio di calcolo dell'ammenda, ai sensi dell'art. 135 cp, dovendosi, per qualsiasi effetto giuridico, ragguagliare la pena pecuniaria e la pena detentiva, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

In caso di richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato (444 cpp), l'importo dell'ammenda va calcolato in base al criterio sopra indicato, considerando che il rito consente una riduzione fino ad un terzo: vi deve poi essere il consenso del Pubblico Ministero (la parte quindi può proporre un importo e il PM può o meno dirsi d'accordo).