Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità(1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358](2), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.
Note
(1)
Il suscitato allarme è elemento costitutivo del reato, inteso come evento di pericolo.
(2)
All'Autorità sono equiparati i soggetti incaricati di un pubblico servizio, con esclusione dei soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.