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Articolo 653 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

Dispositivo dell'art. 653 Codice Penale

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno [306](1).

Note

(1) Tale disposizione ha natura sussidiaria, quindi può rimanere assorbita dalle fattispecie ex artt. 284 (arruolamenti non autorizzati), 306 (banda armata), 288 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) e art. 416 del c.p. (associazione a delinquere).

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati.

Spiegazione dell'art. 653 Codice Penale

La norma in oggetto presenta natura sussidiaria rispetto ai delitti che puniscono le associazioni sovversive, armate o comunque dirette a commettere una serie indeterminata di delitti.

Qui è infatti punita la mera formazione di un corpo armato, ma senza alcuna intenzione criminosa. La fattispecie si riduce in pratica a punire associazioni costituite iocandi causa oppure a meri scopi dimostrativi, in cui la pericolosità della condotta viene dal legislatore ravvisata nel maneggio di armi, senza autorizzazioni.

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