Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4747 del 21 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di usurpazione di terreno può essere commesso anche da persona diversa dal proprietario o dal possessore del terreno a favore del quale si verifica l'usurpazione. (Nella fattispecie l'usurpazione era stata commessa dal coltivatore del fondo, convivente con la proprietaria dello stesso, e l'azione penale era stata esercitata unicamente contro detto coltivatore).

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