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Articolo 619 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Dispositivo dell'art. 619 Codice Penale

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni(1).

Se il colpevole, senza giusta causa(2), rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza [616], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa(3).

Note

(1) Si tratta in concreto delle condotte del prendere cognizione, del sottrarre o distrarre e del distruggere o sopprimere una corrispondenza di natura epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza, la quale deve presentare i contenuti dell'attualità, ovvero della pertinenza al momento storico in cui avviene la comunicazione, e della personalità, intesa come la determinatezza dei destinatari.
(2) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.
(3) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

Ratio Legis

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza di ogni tipo di comunicazione che si ritiene segreta, nel rispetto del disposto dell'art. 15 Cost., nonché l'interesse statale al corretto esercizio dei propri doveri da parte del personale addetto al servizio postale.

Spiegazione dell'art. 619 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'inviolabilità del rapporto di corrispondenza, rappresentato dalla libertà di comunicare con terzi per lettera e dalla libertà di celare, a coloro che non siano destinatari, il contenuto della comunicazione, a prescindere dalla natura segreta o meno della stessa. Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dall'addetto al servizio delle poste, e di figura autonoma di reato (e non quindi circostanza aggravante dell'art. 616.

Le condotte punibili sono tre:

  • il prendere cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, diretta ad altri;

  • il sottrarre o il distrarre corrispondenza al fine di averne o farne prendere conoscenza;

  • la distruzione o la soppressione della corrispondenza altrui.


La comunicazione deve avere carattere attuale e personale. Il decorso del tempo, che renda la comunicazione inattuale e le faccia avere un valore storico-affettivo, comporta il venir meno del requisito. Per avere il requisito della personalità è invece sufficiente che sia indicato il destinatario, non anche il mittente.

Qualora il colpevole, oltre a prendere abusivamente cognizione della corrispondenza altrui, ne riveli anche in tutto o in parte il contenuto, senza giusta causa, è punito più severamente ai sensi del comma due.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce l’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, sapendo di abusare della propria qualità, prenda cognizione del contenuto dell’altrui corrispondenza chiusa, oppure la sottragga o la distragga, al fine di prenderne o di farne prendere da altri cognizione, o, ancora, la distrugga o la sopprima, in tutto o in parte.

Si tratta di un reato proprio, il quale punisce il caso in cui la condotta delineata dalla prima parte dell’art. 616 del c.p. sia posta in essere da un addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che abbia abusato della propria qualità per commettere il fatto.
Detti soggetti sono, infatti, considerati dei pubblici ufficiali o, comunque, degli incaricati di pubblico servizio, in relazione alle loro funzioni.

Elemento essenziale per la configurabilità del delitto in esame è, dunque, l’abuso della propria qualità da parte dall’agente. Non è, quindi, necessario un vero e proprio abuso dei poteri inerenti alla funzione o al servizio da esso svolto, essendo sufficiente che la qualità dell’agente agevoli il fatto criminoso, senza che vi sia un contemporaneo esercizio delle funzioni relative alla qualità stessa.

La condotta tipica, al pari di quanto richiesto dall’art. 616 c.p., può consistere, innanzitutto, negli atti con cui l’agente prenda cognizione dell’altrui corrispondenza chiusa, ossia negli atti con cui quest’ultima, in corso di spedizione o di recapito al destinatario, venga aperta e letta, in tutto o soltanto in parte, ma, pur sempre, in modo idoneo a conoscerne il contenuto sostanziale.
La condotta può, però, consistere anche negli atti con cui il soggetto attivo distragga la corrispondenza, chiusa o aperta, a lui non diretta, al fine di prenderne o farne prendere da altri cognizione.
Integra, infine, il delitto in esame, la condotta di chi distrugga o sopprima, in tutto o in parte, la corrispondenza diretta ad un terzo.

È, peraltro, opportuno precisare che si ha “sottrazione” quando la corrispondenza viene spostata definitivamente dal luogo in cui si trova, senza essere soppressa o distrutta; mentre si ha “distrazione” qualora la stessa venga trattenuta temporaneamente, oppure sia sviata dal suo corso normale, senza essere sottratta, distrutta o soppressa. La corrispondenza si considera, poi, “distrutta”, nel caso in cui sia totalmente danneggiata, in modo tale da farne venir meno la precedente materialità; mentre è “soppressa”, qualora ne venga deviato il corso, così da impedire che possa giungere a destinazione.

Oggetto materiale del reato è la cosa in cui si trovi incorporata la corrispondenza altrui, sia essa di natura epistolare, telegrafica, informatica, telematica o telefonica. Si considera, infatti, “corrispondenza”, ogni comunicazione personale che un soggetto determinato faccia ad un altro, al fine di fargli conoscere il suo pensiero, qualunque sia il mezzo usato a tale scopo, sia esso di natura epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, come, peraltro, precisato dal comma 4 dell’art. 616 c.p.

L’evento tipico, il quale coincide con il momento consumativo del delitto in esame, è rappresentato, alternativamente, dalla conoscenza del contenuto della corrispondenza da parte dell’agente, oppure dalla modificazione dello stato esteriore della corrispondenza stessa, che si concretizza nella sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione.

Il tentativo è possibile nel caso in cui, malgrado l’idoneità e la non equivocità degli atti posti in essere dall’agente, non si verifichi l’evento, per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Qualora le corrispondenze violate dalla condotta dell’agente siano più di una, ma i loro mittenti e destinatari siano diversi, si ha un concorso di reati anche nel caso in cui vi sia un contesto di azione.

L’elemento psicologico è dato, di norma, dalla volontà del fatto e dalla consapevolezza, dell’agente, di abusare della propria qualità. Qualora, però, la condotta criminosa consista nella distrazione o nella sottrazione dell'altrui corrispondenza, è necessario che sussista il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di sottrarre o distrarre illegittimamente la corrispondenza altrui, con il fine di prenderne o di farne prendere conoscenza da altri.

Di norma, il delitto in esame è punibile a querela di parte, fatta eccezione per il caso in cui si verifichi l’ipotesi aggravata di cui al comma 2, ossia qualora l’agente, senza giusta causa, riveli, in tutto o in parte, il contenuto dell’altrui corrispondenza, se, però, il fatto non costituisce un reato più grave.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 619 Codice Penale

Cass. pen. n. 29832/2015

Ai fini della configurabilitā del reato di distruzione di corrispondenza (nella specie commesso da addetto al servizio postale), deve considerarsi "corrispondenza" anche quella costituita da stampe inviate per posta, non in busta chiusa, a destinatari individuati, perchč oggetto della tutela apprestata dalla fattispecie incriminatrice č l'interesse all'effettivo recapito della comunicazione.

Cass. pen. n. 887/1971

Soggetto attivo del reato di violazione di corrispondenza postale, telegrafica o telefonica puō essere qualsiasi addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico, indipendentemente dalle mansioni svolte. (Fattispecie in cui l'autore del reato era un addetto a servizi amministrativi dell'azienda telefonica).

Cass. pen. n. 838/1969

La violazione di corrispondenza, concretante una delle ipotesi previste dall'art. 619 c.p., non si realizza unicamente con la effettiva lettura della corrispondenza manomessa, essendo sufficiente a concretare l'elemento costitutivo materiale di quel reato la semplice presa di cognizione del contenuto del plico, quale si realizza con l'apertura dello stesso e con l'esame del suo contenuto, per verificarne l'esistenza eventuale di valori od altre utilitā.

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