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Articolo 600 septies 2 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pene accessorie

Dispositivo dell'art. 600 septies 2 Codice Penale

(1)Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414 bis del presente codice conseguono:

  1. 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato(2);
  2. 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
  3. 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
  4. 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414 bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive(3).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2) Il presente numero è stato modificato dall’art. 93, comma 1, lett. t), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Vengono così trasferite in tale disposizione le pene accessorie già in parte disciplinate dal precedente art. 602 bis, di cui viene riproposto l'elenco, cui vanno ad aggiungersi le previsione della perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa e quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita al fine di adeguare la normativa italiana agli impegni presi in sede di adozione della Convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori.

Massime relative all'art. 600 septies 2 Codice Penale

Cass. pen. n. 22262/2017

La pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori, di cui all'art. 600 septies.2 cod. pen., va disposta anche in caso di detenzione di materiale pedopornografico "virtuale". (Fattispecie relativa a fotomontaggio di frammenti di fotografie e video di volti e corpi di minori, nella quale la Corte ha affermato che il riferimento, nella disposizione citata, alle condotte "in danno di minori", non implica necessariamente l'esistenza e l'individuazione di uno specifico soggetto minorenne danneggiato dal reato, essendo sufficiente che la condotta abbia avuto ad oggetto minorenni e sia stata idonea, potenzialmente, a pregiudicarli).

Cass. pen. n. 48590/2016

La pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela va disposta, in ordine al reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., anche nel caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'art. 600-septies2 cod. pen. deroga alla regola generale di cui all'art. 445 cod. proc. pen.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 600 septies 2 Codice Penale

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Francesco S. chiede
mercoledì 16/09/2020 - Campania
“salve io sono stato condannato a 6 mesi di pena sospesa con la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e interdizione dai pubblici uffici.
il reato ora è estinto e aspetto l'udienza per la riabilitazione..in seguito ho possibilita' di lavorare a scuola come collaboratore scolastico una volta avuto la riabilitazione ...o questo pena mi preclude a vita il lavoro con la pubblica amministrazione??
premetto che la causa e' stata fatta malissimo dal mio avvocato! sono stato condannato ingiustamente”
Consulenza legale i 22/09/2020
La risposta è positiva.

L’art. 178 del codice penale è chiarissimo nell’affermare che “la riabilitazione estingue le pene accessorie”.

Ciò vuol dire, in poche parole, che mediante l’istituto della riabilitazione, laddove ovviamente sussistano i presupposti per la concessione, il condannato possa “eliminare” gli effetti negativi susseguenti alla comminazione di una delle pene accessorie previste dagli artt. 28 e seguenti del codice penale.

Nel caso di specie, dunque, l’istituto predetto consentirebbe di estinguere le pene accessorie comminate permettendo, al condannato riabilitato, la possibilità di lavorare nuovamente con la pubblica amministrazione.

Anonimo chiede
martedì 25/01/2022 - Abruzzo
“Salve, vi devo porre due domande. Vi chiederei di pubblicare la consulenza in forma anonima.

1) So che anche chi svolge attività giornalistica senza essere iscritto all'albo può, per qualsiasi tipo di reato (che sia l'esercizio abusivo della professione giornalistica o qualsiasi altro reato), subire la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 del Codice Penale) o altre pene accessorie che comunque prevedono l'interdizione da una professione o da un'arte (come, ad esempio, quella prevista nell'art. 31 del Codice Penale). Me lo confermate? Chi viene colpito da queste pene accessorie non può più pubblicare articoli sulle testate giornalistiche registrate, ma può continuare a scrivere sui blog e a pubblicare libri?
Di questo quesito mi interessa sapere anche nel caso in cui a venire interdetto fosse un giornalista iscritto all'albo.
2) Gli articoli 600-septies 2 e 609-novies del Codice Penale prevedono "l'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private prevalentemente frequentate dai minori". Quindi, in sostanza, per chi viene colpito da queste pene accessorie non è possibile lavorare o svolgere incarichi di qualsiasi tipo solo nelle istituzioni prevalentemente frequentate dai minori e nelle altre strutture (pubbliche o private) prevalentemente frequentate dai minori?”
Consulenza legale i 26/01/2022
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Quanto al primo, vanno in primo luogo spiegati i rapporti che sussistono tra l’art. 30 c.p. e il 31 del medesimo codice.
L’articolo 30 c.p. rende edotti sull’effetto dell’interdizione e sui limiti di durata che la stessa piò avere; l’art. 31, invece, stabilisce – in modo abbastanza generico – le tipologie di reati ai quali consegue tale interdittiva.
Non è del tutto vero, dunque, che l’interdizione può susseguire a qualsiasi reato, potendo la stessa essere comminata solo ove vi siano i presupposti dell’art. 31 c.p. o in tutti gli altri casi in cui è il legislatore a prevedere la pena accessoria per una particolare tipologia di reato, anche laddove il reato medesimo non presupponga l’abuso della professione o gli elementi tipizzati dall’art. 31.

Inoltre, l’interdizione di cui all’art. 30 c.p. è efficace solo ove la professione o l’arte esercitata richieda particolari permessi o abilitazioni.
Ne consegue che il giornalista, ove colpito dall’interdittiva, non potrà espletare la professione (a tale approdo si è arrivati solo di recente valorizzando l’iter per l’iscrizione del giornalista nel relativo ordine e abbandonando la precedente corrente dottrinale che riteneva il giornalista immune dall’interdittiva per il fatto che l’iscrizione all’ordine non è tecnicamente il prodotto di un permesso/abilitazione etc).
Discorso diverso per il blog e per i libri: per lo svolgimento di tali attività non occorre alcuna autorizzazione etc e, dunque, tali attività possono essere espletate.

Quanto al secondo quesito, l’interpretazione ipotizzata è corretta e, peraltro, risponde al chiaro tenore letterale della norma che non dà spazio a equivoci.
L’unica questione che si è posta in relazione a tali interdittive afferisce alla sua automaticità e/o alla sussistenza di eventuali spazi discrezionali per il giudice.
Sul punto, la cassazione penale ha a più riprese affermato che la comminazione è obbligatoria “trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice” (tra le tante, Cass. pen. Sez. III Sent., 25/02/2016, n. 48590).