(massima n. 1)
La nozione di pornografia minorile, ai sensi dell'art. 600-quater.1 cod. pen., si estende anche alle immagini virtuali realizzate mediante tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, capaci di far apparire come vere situazioni non reali. In particolare, anche rappresentazioni fumettistiche possono costituire pornografia virtuale se la qualitą della rappresentazione fa apparire come vere situazioni e attivitą sessuali implicanti minori.