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Articolo 572 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Confisca

Dispositivo dell'art. 572 bis Codice Penale

(1)Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.

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