(1)Le pene previste dagli articoli 517 ter, 517 quater, 517 sexies e 517 septies sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti(2)(3).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2)
Si tratta di attenuanti tra loro alternative, quindi non cumulabili.
(3)
Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) della L. 21 aprile 2026, n. 75.


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