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Articolo 517 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Dispositivo dell'art. 517 quater Codice Penale

(1)Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche(2) o denominazioni di origine(3) di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari(4).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) L'indicazione geografica è rappresentata da un elemento distintivo che identifica un prodotto agroalimentare con un determinato territorio, dal quale trae origine.
(3) La denominazione di origine rimanda alla catalogazione dei prodotti sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e organolettiche.

Ratio Legis

La norma è stata inserita allo scopo di tutelare i consumatori garantendo la genuinità dei segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

Spiegazione dell'art. 517 quater Codice Penale

Al fine di garantire alle indicazioni geografiche tipiche o alle denominazioni di origine la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma in esame punisce la contraffazione di tali prodotti agroalimentari.

Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella vera, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca un una denominazione di origine controllata non esistente.

Massime relative all'art. 517 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 49889/2019

Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., č configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure il provvedimento di sequestro di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena, diverso da quello prodotto con specifici vitigni secondo le previsioni del disciplinare di produzione).

Cass. pen. n. 28354/2016

Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni; nč esige che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione puō pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen.

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