(massima n. 1)
In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi č continuitā normativa tra il reato di cui all'art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, formalmente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, e quello di cui all'art. 518-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della medesima legge, che sanziona penalmente le medesime condotte di contraffazione di opere d'arte giā punite dalla disposizione previgente, versandosi in ipotesi di "abrogatio sine abolitione".