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Articolo 487 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Falsitą in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Dispositivo dell'art. 487 Codice Penale

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco [486], del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo [486](1), vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480(2).

Note

(1) Rispetto alla disposizione precedente, qui il presupposto della condotta è il possesso del foglio in capo al soggetto attivo, sulla base di un titolo che deve trovare giustificazione nelle ragioni legate all'ufficio del pubblico ufficiale stesso.
(2) La norma in esame, a differenza della precedente, non richiede l'uso dell'atto abusivamente realizzato, quindi è sufficiente per integrare il reato in esame la mera compilazione del foglio.

Ratio Legis

Secondo la dottrina maggioritaria, il legislatore ha inteso tutelare non solo la fiducia della collettività nella genuinità dei documenti, ma anche la funzione e la finalità che caratterizzano l'atto su cui ricade la condotta criminosa.

Spiegazione dell'art. 487 Codice Penale

La norma in esame parifica, quanto al profilo sanzionatorio, la condotta del pubblico ufficiale che, avendo in suo possesso per ragioni del suo ufficio un foglio firmato in bianco, ne abusi formando un atto pubblico, un certificato o una autorizzazione amministrativa diversa da quella per cui era autorizzato.

Viene dunque punita come falsità ideologica una condotta che invero appare più simile ad una falsità materiale, dato che ad assumere rilevanza penale è lo scambio di un atto pubblico dovuto con un altro, senza che, come nella falsità ideologica, venga in rilievo il contenuto dell'atto stesso.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, ovvero la consapevolezza della sussistenza di un obbligo o di una facoltà di riempire un foglio firmato in bianco, con la volontà di abusarne.

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