Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il
falso nummario è la
pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.
Trattasi di
reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.
Preliminarmente va dato atto che, data la natura di pericolo dei reati in questione, il
principio di offensività impone di non considerare penalmente rilevante varie condotte, rientranti nelle ipotesi di
falso grossolano,
falso innocuo e falso inutile.
Il
falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile
icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.
Il
falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione o l'alterazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo sono in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.
Il
falso inutile costituisce un'ipotesi di
reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.
La norma in oggetto punisce nello specifico le condotte di chi contraffà
carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione di carte di pubblico credito (così come parificate agli effetti della legge penale alla moneta ex art.
458) o di
valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni la carta filigranata in questione.
Vi è dunque una netta anticipazione della tutela penale, che infatti arretra la soglia di rilevanza al mero maneggio di carta filigranata, senza che poi sussegua un effettivo utilizzo di essa.
Data la prodromicità della condotta, qualora il fatto si esplichi in attività contraffattiva, verranno in rilievo le varie fattispecie previste dal presente capo.