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Articolo 458 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

Dispositivo dell'art. 458 Codice Penale

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati(1).

Note

(1) Si tratta di un'elencazione tassativa.

Spiegazione dell'art. 458 Codice Penale

La norma in esame parifica, agli effetti della legge penale, la moneta alle carte di credito, specificando inoltre che per esse si intendono quelle che hanno corso legale come moneta e a cui la legge attribuisce tale valore.

Massime relative all'art. 458 Codice Penale

Cass. pen. n. 4261/2013

Non sono annoverabili tra le “carte di pubblico credito”, quali definite dall'art. 458 c.p., titoli che, pur avendo l'apparenza di essere stati emessi da governi o da altri istituti a ciò autorizzati, siano però di pura fantasia, non avendo in realtà gli enti apparentemente emittenti mai dato luogo alla creazione di titoli della stessa natura. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse configurarsi il reato di cui al combinato disposto degli artt. 453, n. 4, e 458 c.p. in un caso in cui i titoli in questione erano costituiti da “bonds” apparentemente emessi dalla “U.S. federal reserve” degli Stati uniti d'America e dalla “Federal reserve bank” di Chicago).

Cass. pen. n. 19471/2007

Integra il delitto di spendita di titoli falsificati (art. 455 e 458 c.p.) il conferimento in garanzia (nella specie ad un istituto bancario) di titoli di credito falsi in quanto la condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione dei falsi titoli in virtù di qualunque attività del detentore, mediante la quale essi escono dall'ambito della sua custodia e, quindi, mediante l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sulla affidabilità dei titoli di credito tutelati dalla norma incriminatrice.

Cass. pen. n. 4254/1999

In tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. (Fattispecie in cui la falsità di un BPT era stata definita «grossolana» dal perito nominato dal giudice del dibattimento).

Cass. pen. n. 12254/1988

In tema di falso nummario i reati di cui agli artt. 458 e 640 c.p. concorrono materialmente tra loro.

Cass. pen. n. 990/1967

Sussiste il reato di falsificazione di carte di pubblico credito, che l'art. 458 c.p. parifica alle monete, nell'avvenuta stampa del titolo, ogni qualvolta le carte siano imitate in modo che possano essere ritenute vere da un numero indeterminato di persone di comune avvedutezza, cioè sia esclusa la falsificazione grossolana rilevabile ictu oculi, immediatamente, e non dopo un successivo esame di persona esperta. Tra gli elementi essenziali previsti per la sussistenza del delitto di falsità in monete (e, a più forte ragione, in carte straniere di pubblico credito) non è compresa l'esigenza della filigrana, purché il titolo abbia l'attitudine a violare la fede pubblica, a trarre cioè in inganno le persone di comune avvedutezza.

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