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Articolo 454 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Alterazione di monete

Dispositivo dell'art. 454 Codice Penale

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore(1), ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Note

(1) Vengono qui perseguite le stesse condotte di cui all'articolo precedente, dal quale la disposizione in esame si distingue in quanto l'alterazione comporta una diminuzione del valore stesso delle monete.

Ratio Legis

Il legislatore ha inteso tutelare la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quindi la regolarità della circolazione monetaria. Un orientamento minoritario sostiene che la disposizione in esame sia diretta a tutelare il monopolio statale che la produzione e la circolazione della moneta.

Spiegazione dell'art. 454 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

Preliminarmente va dato atto che, data la natura di pericolo dei reati in questione, il principio di offensività impone di non considerare penalmente rilevante varie condotte, rientranti nelle ipotesi di falso grossolano, falso innocuo e falso inutile.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione o l'alterazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo sono in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.

L'alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n.2 dell'articolo precedente in quanto, per la sua configurabilità è richiesta una condotta che attribuisca alla monete l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di cosa simile ad altra, il che avviene solitamente per imitazione.

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