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Articolo 455 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Dispositivo dell'art. 455 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti(1), introduce nel territorio dello Stato [4], acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [456, 458, 459, 463, 694](2).

Note

(1) In realtà le condotte incriminate sono le medesime di cui all'art. 453, n. 3 e 4, le quali qui però rilevano in quanto non è richiesto il requisito del concerto con i responsabili della falsificazione, essendo quindi sufficiente che l'agente sia venuto in possesso delle monete a qualsiasi titolo con la consapevolezza della loro falsità.
(2) Relativamente al caso di alterazione, la disposizione si applica sia nel caso si sia verificata una modifica in aumento sia in diminuzione del valore della moneta, parificando dunque le ipotesi previste negli articoli precedenti.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto precisamente tutelare la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quindi la regolarità della circolazione monetaria.

Spiegazione dell'art. 455 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

La norma prende in considerazione una delle condotte tramite cui si può ledere la pubblica fede, ovvero introducendo nel territorio dello Stato monete false o contraffatte, la cui opera di contraffazione o alterazione si sia consumata all'estero.

Tuttavia, mentre il n.3 dell'articolo 453 punisce chi introduca la moneta di concerto con l'autore della contraffazione o l'alterazione o con un suo intermediario, la norma in esame, alternativamente, richiede che tale introduzione nel territorio statale sia commessa al fine precipuo di mettere in circolazione le monete contraffatte, e non solo di introdurle.

Massime relative all'art. 455 Codice Penale

Cass. pen. n. 43840/2022

L'art. 455 cod. pen. incrimina fattispecie alternative in rapporto di progressione nell'offesa del bene giuridico tutelato, atteggiandosi come reato di pericolo in relazione alle condotte di acquisto o detenzione di banconote falsificate finalizzate alla messa in circolazione e come reato di danno in relazione alle condotte di spendita, sicché, mentre nel primo caso il pericolo di lesione della fede pubblica rimane unico anche quando la condotta abbia avuto ad oggetto più banconote contraffatte, nel secondo caso ogni singolo atto di spendita o messa in circolazione di banconote integra un autonomo reato, in quanto realizza la lesione del bene giuridico tutelato, rimanendo irrilevante la circostanza che le banconote siano state acquistate unitariamente dall'agente.

Cass. pen. n. 14002/2021

Non è configurabile il tentativo di spendita di moneta falsa, trattandosi di reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione al fine di mettere in circolazione la moneta falsa, senza la necessità che si dia ad esso concreta attuazione.

Cass. pen. n. 7558/2019

Non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche gli ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale.

Cass. pen. n. 10539/2015

Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo.

Cass. pen. n. 32914/2011

Per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte (art. 455 c.p.) è necessario il dolo specifico - "sub specie" di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo.

Cass. pen. n. 19465/2010

Al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 c.p., non occorre una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che, nei congrui casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 c.p.

Cass. pen. n. 38599/2009

Il dolo specifico nel reato di cui art. 455 c.p. è richiesto soltanto in relazione alle condotte di importazione, acquisto o detenzione di monete contraffatte o alterate, come fine di metterle in circolazione, e non anche per le condotte di spendita o messa in circolazione.

Cass. pen. n. 28443/2009

Il reato d'introduzione nello Stato o di messa in circolazione di monete false, da parte di chi non ha concorso nella falsificazione, non concorre con quello di ricettazione, che resta in esso assorbito per il principio di specialità.

Cass. pen. n. 25773/2008

Non sussiste rapporto di specialità tra le disposizioni di cui agli artt. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ) e 648 bis c.p. (riciclaggio ), atteso che le norme tutelano beni giuridici diversi: la prima tutela la regolare circolazione della moneta e la credibilità degli istituti di emissione ; la seconda tutela il patrimonio e l'ordine economico.

Cass. pen. n. 49039/2004

In tema di falso nummario (art. 455 c.p.), sussiste la legittimazione a costituirsi parte civile del soggetto presso il quale la moneta contraffatta sia stata spesa e che abbia subito un pregiudizio di natura patrimoniale, il quale è risarcibile anche in sede penale, secondo la previsione generale dell'art. 185, comma secondo, c.p. — che fa riferimento «ad ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale», mentre nessun rilievo assume il fatto che, trattandosi di reato contro la fede pubblica, esuli dalla tutela penale il danno patrimoniale eventualmente sofferto dal privato, in quanto ciò significa semplicemente che tale danno non rientra negli elementi costitutivi della fattispecie di reato, ma non certo che il danno eventualmente subito non sia risarcibile.

Cass. pen. n. 34695/2003

Anche dopo il 1 marzo 2002, data in cui è stato definitivamente introdotto l'euro nel nostro sistema monetario, integra il reato di cui all'art. 455 c.p. la detenzione di banconote in lire italiane contraffatte al fine della messa in circolazione, in quanto per «moneta avente corso legale nello Stato o fuori», secondo la formula dell'art. 453, n. 1, stesso codice, deve intendersi quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria e tale carattere la lira indirettamente conserva, in ragione della legale possibilità, per un periodo decennale, della sua conversione nella nuova valuta riconosciuta dall'ordinamento.

Cass. pen. n. 14659/1999

Il dolo specifico del reato di spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate non può essere desunto, con riferimento alla detenzione di una sola banconota falsa ed a fronte della prospettazione difensiva di averla ricevuta in buona fede e di averla conservata per farne constatare la falsità al cedente, dalle sole modalità della detenzione stessa. Poiché, infatti, l'elemento psicologico del reato in questione consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi dolus in re ipsa, dall'altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota (elementi quali ad esempio: il numero ed il valore delle false monete detenute, il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse, lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità).

Cass. pen. n. 7595/1999

In tema di detenzione di banconote contraffatte, una volta accertato che tutti gli imputati erano consapevoli dell'illecito traffico, la materiale detenzione delle banconote da parte di uno di essi risulta imputabile, a titolo di concorso, anche agli altri, dovendosi intendere per detenzione qualsiasi situazione di fatto che consenta ad un soggetto di disporre, anche per mezzo di altre persone, delle monete contraffatte od alterate. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, riferendo di non essere stato sorpreso in possesso delle banconote, ha sostenuto la sua estraneità ai fatti o, in subordine, la sua responsabilità a titolo di tentativo).

Cass. pen. n. 1278/1994

In tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile (art. 49 c.p.) ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene.

Cass. pen. n. 882/1993

In tema di spendita di monete false ex art. 453 c.p., per la sussistenza del «concerto», quale elemento differenziatore rispetto all'ipotesi minore dell'art. 455 stesso codice, non occorre una specifica organizzazione o associazione nella quale i singoli abbiano particolari compiti e siano in diretto contatto con i falsificatori ma è sufficiente un qualunque rapporto, una intesa anche solo mediata attraverso uno o più intermediari, tra falsificatori e spenditori, che sussiste ove questi ultimi, ricevendo le monete falsificate non abbiano ignorato di agire come longa manus dei contraffattori, a nulla rilevando che gli intermediari siano più o meno vicini ai contraffattori delle monete.

Cass. pen. n. 11489/1990

La differenza tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 457 c.p. e quella di cui all'art. 455 stesso codice consiste in ciò che per il reato di cui all'art. 455 la scienza della falsità delle monete o titoli equipollenti deve sussistere nel colpevole all'atto della ricezione, mentre per il reato previsto dall'art. 457 tale scienza è invece posteriore al ricevimento della falsa moneta.

Cass. pen. n. 11676/1985

Ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, di cui all'art. 455 c.p., deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro ricezione, sia il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione dette monete.

Cass. pen. n. 7276/1984

Il reato previsto dall'art. 455 c.p. si consuma con la detenzione al fine della messa in circolazione della banconota, senza che sia necessaria l'accettazione del prenditore.

Cass. pen. n. 145/1984

Il reato di cui all'art. 455 c.p. configura una fattispecie plurima che si realizza con l'introduzione nel territorio dello Stato o con l'acquisto e la detenzione di monete contraffatte ed alterate ovvero con la spendita o la messa in circolazione di siffatte monete al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 453 e 454 dello stesso codice. Ne deriva che, mentre rispetto alla ipotesi di spendita di monete è ammissibile il risarcimento del danno, non altrettanto può dirsi con riferimento alla previsione della introduzione, acquisto e detenzione di monete contraffatte, poiché non v'è qui un danno risarcibile, ma un danno criminale, i cui effetti possono essere neutralizzati soltanto mediante una efficace e spontanea condotta del reo, volta ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, così come statuisce la seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p.

Cass. pen. n. 7765/1983

L'espressione «soggiace alle pene stabilite in detti articoli, ridotte da un terzo alla metà» contenuta nell'art. 455 c.p., deve essere intesa nel senso che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo delle due pene rispettivamente stabilite dagli artt. 453 e 454 c.p., cioè computando la diminuzione massima (la metà) per fissare il minimo e la diminuzione minima (un terzo) per fissare il massimo.

Cass. pen. n. 8605/1982

Il reato di spendita di moneta falsa non è reato di danno, ma di pericolo, avendo per oggetto soltanto la possibilità della lesione giuridica; per la configurabilità del reato non si richiede, pertanto, che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. (Nella specie, se ne è dedotta la non configurabilità del tentativo e quindi della desistenza volontaria).

Cass. pen. n. 435/1982

Il reato di spendita di monete false si perfeziona non appena è posta in essere la condotta, indipendentemente dal profitto e dal danno. Pertanto, ove ne derivi all'agente un ingiusto profitto con danno patrimoniale altrui, si configura il delitto di truffa in concorso formale col falso. Deve, infatti, escludersi sia l'ipotesi del reato complesso, non essendo la truffa elemento costitutivo dell'altro reato, sia l'ipotesi del concorso apparente di norme, non essendo applicabile né il principio di specialità né quello di consunzione.

Cass. pen. n. 6713/1981

Le norme di cui agli artt. 455 e 640 c.p. tutelano beni giuridici diversi: la prima attiene alla regolare circolazione monetaria e dunque all'autorità e alla credibilità degli interessi patrimoniali e finanziari degli istituti di emissione; la seconda, invece, afferisce al patrimonio del privato, punendo le defraudazioni e gli inganni altrui, ond'è che per dette ipotesi criminose ben può esservi un concorso formale. (Nella specie è stato disatteso il motivo col quale si chiedeva il riconoscimento d'un concorso apparente di norme penali, sostenendosi che sarebbe stato realizzato dall'agente un solo reato, quello di truffa, il quale avrebbe assorbito quello di spendita di monete false ex art. 15 c.p.)

Cass. pen. n. 761/1971

La grossolanità del falso di banconote non può desumersi dal fatto che esse siano stampate su carta non filigranata e che molte persone non le abbiano accettate.

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