La norma in commento prende in considerazione una particolare ipotesi di
confisca obbligatoria nel caso di
condanna o di patteggiamento (art. 444 del c.p.p.) per il delitto doloso di incendio boschivo di cui al comma 1 dell’art. 423 bis del c.p.. Il comma 3 precisa che
i beni così confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della competente pubblica amministrazione e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi.
Ai sensi del comma 1, è prevista la
confisca obbligatoria diretta. Si tratta di una misura che colpisce, in via diretta, i beni che costituiscono il
prodotto del reato (ossia, la cosa materiale scaturita dal reato stesso) o il
profitto del reato (cioè, il guadagno o il vantaggio economico derivante dall’illecito), nonché le cose che servirono a commettere il reato.
Però, il legislatore ha posto un
limite: la confisca non è ordinata se il bene
appartiene a persona estranea al reato. A tal riguardo, nel concetto di “
appartenenza” rientrano il
diritto di proprietà e i
diritti di godimento o di garanzia. Invece, la “
persona estranea al reato” è quella che non abbia tratto vantaggi o utilità dal reato e che sia
in buona fede o dimostri di non aver potuto conoscere, anche usando la diligenza richiesta dal caso concreto, il collegamento tra la propria posizione soggettiva e il reato commesso dal
condannato (il giudice deve valutare la buona fede in base a parametri oggettivi e, quindi, il
difetto di vigilanza non può ritenersi un’inconsapevolezza scusabile).
Inoltre,
in via sussidiaria, il comma 2 prevede la
confisca obbligatoria c.d. per equivalente (o
confisca di valore o indiretta) quando, in caso di condanna per incendio boschivo,
non è possibile la confisca diretta: ossia, è disposta la confisca obbligatoria di
beni, di cui il colpevole abbia la disponibilità (anche indirettamente o per interposta persona), per un valore corrispondente al profitto o prodotto del reato. In tal caso, la misura colpisce gli altri e differenti beni nella disponibilità del reo, per un valore equivalente ai beni che hanno costituito prodotto o profitto del reato.
Peraltro, la Cassazione ha affermato che il concetto di “
disponibilità”
in capo al condannato dei beni confiscabili per equivalente corrisponde alla nozione civilistica di
possesso in quanto ricomprende tutti quei casi in cui il bene ricade nella sfera degli interessi economici dell’autore del reato, anche se il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi. Il concetto di “disponibilità” va inteso come
disponibilità di fatto: cioè, si tratta di quella situazione di fatto in cui il reo, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto giuridico formale rispetto alla cosa, si comporta
uti dominus, come ne fosse il proprietario.
Tuttavia, il comma 4 stabilisce che
la confisca non si applica nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.