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Articolo 423 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Confisca

Dispositivo dell'art. 423 quater Codice Penale

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423 bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 6, comma 1, lettera c) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

Ratio Legis

In relazione alle ipotesi dolose di incendio boschivo, la norma in esame prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o del profitto del reato di cui al comma 1 dell’art. 423 bis del c.p..

Spiegazione dell'art. 423 quater Codice Penale

La norma in commento prende in considerazione una particolare ipotesi di confisca obbligatoria nel caso di condanna o di patteggiamento (art. 444 del c.p.p.) per il delitto doloso di incendio boschivo di cui al comma 1 dell’art. 423 bis del c.p.. Il comma 3 precisa che i beni così confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della competente pubblica amministrazione e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi.

Ai sensi del comma 1, è prevista la confisca obbligatoria diretta. Si tratta di una misura che colpisce, in via diretta, i beni che costituiscono il prodotto del reato (ossia, la cosa materiale scaturita dal reato stesso) o il profitto del reato (cioè, il guadagno o il vantaggio economico derivante dall’illecito), nonché le cose che servirono a commettere il reato.

Però, il legislatore ha posto un limite: la confisca non è ordinata se il bene appartiene a persona estranea al reato. A tal riguardo, nel concetto di “appartenenza” rientrano il diritto di proprietà e i diritti di godimento o di garanzia. Invece, la “persona estranea al reato” è quella che non abbia tratto vantaggi o utilità dal reato e che sia in buona fede o dimostri di non aver potuto conoscere, anche usando la diligenza richiesta dal caso concreto, il collegamento tra la propria posizione soggettiva e il reato commesso dal condannato (il giudice deve valutare la buona fede in base a parametri oggettivi e, quindi, il difetto di vigilanza non può ritenersi un’inconsapevolezza scusabile).

Inoltre, in via sussidiaria, il comma 2 prevede la confisca obbligatoria c.d. per equivalente (o confisca di valore o indiretta) quando, in caso di condanna per incendio boschivo, non è possibile la confisca diretta: ossia, è disposta la confisca obbligatoria di beni, di cui il colpevole abbia la disponibilità (anche indirettamente o per interposta persona), per un valore corrispondente al profitto o prodotto del reato. In tal caso, la misura colpisce gli altri e differenti beni nella disponibilità del reo, per un valore equivalente ai beni che hanno costituito prodotto o profitto del reato.

Peraltro, la Cassazione ha affermato che il concetto di “disponibilitàin capo al condannato dei beni confiscabili per equivalente corrisponde alla nozione civilistica di possesso in quanto ricomprende tutti quei casi in cui il bene ricade nella sfera degli interessi economici dell’autore del reato, anche se il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi. Il concetto di “disponibilità” va inteso come disponibilità di fatto: cioè, si tratta di quella situazione di fatto in cui il reo, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto giuridico formale rispetto alla cosa, si comporta uti dominus, come ne fosse il proprietario.

Tuttavia, il comma 4 stabilisce che la confisca non si applica nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

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