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Articolo 452 septies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Impedimento del controllo

Dispositivo dell'art. 452 septies Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Spiegazione dell'art. 452 septies Codice Penale

La norma in oggetto punisce tutte le condotte destinate a ostacolare o impedire il normale svolgimento dei controlli in materia ambientale.

Il reato è causalmente orientato, nel senso che il fatto deve verificarsi tramite le modalità descritte, in maniera attiva, omissiva o fraudolenta.

Trattasi di reato di pericolo presunto, in quanto non è richiesta alcuna reale messa in pericolo dell'ambiente o della pubblica incolumità, essendo per contro sufficiente determinare l'impedimento o l'ostacolo di cui sopra, già di per sè considerato fonte di pericolo.

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