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Articolo 415 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istigazione a disobbedire alle leggi

Dispositivo dell'art. 415 Codice Penale

Chiunque pubblicamente [266](1) istiga alla disobbedienza delle leggi [266] di ordine pubblico(2), ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni(3).

Note

(1) La pubblicità viene considerata diversamente considerata, secondo alcuni autori si tratterebbe di un elemento essenziale del reato, dal momento che nello stesso si situa la portata lesiva della fattispecie, mentre altri ritengono sia una condizione obiettiva di punibilità (v. 44).
(2) Per quanto attiene all'istigazione alla c.d. obiezione fiscale, intesa quale inosservanza delle leggi fiscali, questa no integra gli estremi del reato in esame, dal momento che la giurisprudenza ha escluso che tali leggi possano rientrare nella nozione di leggi di ordine pubblico intese, in quanto queste tendono a garantire la pubblica tranquillità e la sicurezza pubblica.
(3) Per quanto attiene all'ipotesi di istigazione all'odio tra classi sociali, tale articolo è stato dichiarato incostituzionale con sent. 23 aprile 1978, n. 108 in quanto non specifica che l'istigazione all'odio fra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Tale sentenza sembra aver modificato il reato in questione, trasformandolo in un reato di pericolo concreto.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, che potrebbe risultare minacciata dalle condotte di istigazione e apologia.

Spiegazione dell'art. 415 Codice Penale

La norma è posta a tutela dell'ordine pubblico, in particolare punendo quelle condotte che, pur non determinando la commissione di un reato specifico, provocano nella collettività inquietudine ed allarme sociale.

La fattispecie prevede la punibilità di chi istighi alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, dove per disobbedienza si intende il rifiuto ingiustificato a rispettare i precetti legali, no rientrando nel concetto la propaganda volta ad abrogare determinate disposizioni.

Tuttavia, come sancito dalla giurisprudenza più recente, la nozione di leggi di ordine pubblico rende doverosa una restrizione delle leggi oggetto di tale forma di istigazione. Le leggi di ordine pubblico sono infatti solo quelle di natura cogente ed inderogabile, intese alla tutela della sicurezza pubblica.

Per legge vanno intese anche le leggi regionali, i regolamenti regionali e locali (legge in senso materiale).

Se la legge viene successivamente abolita, l'istigazione non è punibile ai sensi dell'art. 2.

L'istigazione, per configurare reato, deve essere fatta pubblicamente, secondo la definizione di cui all'art. 266.

Dato che il perseguimento dello scopo o la commissione dei reati istigati è estranea alla fattispecie tipica, il dolo è specifico.

Il secondo comma punisce chi pubblicamente istighi all'odio fra le classi sociali, quando l'istigazione sia attuata in maniera pericolosa per la pubblica tranquillità.

Non è punibile la mera istigazione alla lotta di classe, qualora non si insinui la volontà di procurare il male al fine di soddisfare sentimenti di vendetta o di avversione, per sopraffare violentemente i soggetti odiati.

Massime relative all'art. 415 Codice Penale

Cass. pen. n. 26843/2010

Integra il reato di istigazione a disobbedire alle leggi la ripetuta diffusione, mediante emittenti radiofoniche, di messaggi intesi a suggerire agli ascoltatori condotte contrarie a norme del codice stradale e gravemente pericolose per la pubblica incolumità (nella specie, a non indossare le cinture di sicurezza, a guidare ubriachi e a non rispettare i limiti di velocità), dovendosi identificare le leggi di ordine pubblico indicate nell'art. 415 c.p. particolarmente in quelle di natura cogente e inderogabile, intese alla tutela della sicurezza pubblica.

Cass. pen. n. 5927/1991

Non costituisce il reato di cui all'art. 415 c.p. l'incitamento all'autoriduzione delle fatture per il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua. (Nella fattispecie trattavasi di fatture emesse dall'Enel e dall'Acea).

Cass. pen. n. 16022/1989

Ai fini della sussistenza del delitto di istigazione alla disobbedienza a leggi di ordine pubblico, previsto dall'art. 415 c.p., per leggi di ordine pubblico devono intendersi quelle che tendono a garantire la pubblica tranquillità e la sicurezza pubblica; conseguentemente tra esse non possono ricomprendersi le leggi fiscali, come del resto si evince dalla circostanza che il legislatore ha ritenuto di dover introdurre nell'ordinamento una norma specifica — e cioè l'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559 — con la quale penalmente sanzionare, limitatamente a talune ipotesi, l'attività di chi istighi a non pagare le imposte o a ritardarne o a sospenderne il pagamento. (Nella specie la Cassazione ha escluso che l'istigazione a non effettuare il pagamento delle imposte dirette possa integrare il delitto di cui all'art. 415 c.p.).

Cass. pen. n. 11181/1985

Per leggi di ordine pubblico debbono intendersi non solo quelle che tutelano la sicurezza pubblica, ma, in senso più ampio, i principi fondamentali dello Stato, tradotti nell'ordinamento giuridico in norme precettive, munite di sanzioni anche di carattere non penale, tra i quali rientrano quelli che autorizzano lo Stato a procurarsi i mezzi finanziari per assicurare alla generalità, attraverso le imposizioni e la riscossione dei tributi, servizi pubblici, secondo le determinazioni delle leggi tributarie. Ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 415 c.p. in riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 colui il quale istiga i contribuenti a non effettuare il pagamento delle imposte dirette e li inciti alla cosiddetta obiezione fiscale relativamente alle spese militari, consistente nell'autoriduzione tributaria per quella parte di imposta destinata agli armamenti, e ad omettere, quindi, il versamento del corrispondente importo.

Cass. pen. n. 3388/1981

Il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico, richiede, per la sua sussistenza, che un soggetto ponga in essere pubblicamente, con volontà libera e cosciente, l'evento di pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, cioè la condotta istigatrice. Ai fini della sussistenza del delitto di istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, la condotta dell'agente può essere definita istigatrice in quanto, sotto il profilo direzionale, sia indirizzata a spingere il soggetto istigato alla disobbedienza delle predette leggi e, sotto il profilo strutturale, sia idonea a determinare questa spinta nel soggetto istigato. (La Cassazione ha chiarito che il concetto di idoneità della condotta istigatrice richiesto per la sussistenza del delitto di cui alla prima ipotesi dell'art. 415 c.p. non può essere fissato in funzione di un pericolo concreto per la pubblica tranquillità, così come è richiesto, invece, per la seconda ipotesi di reato prevista dal predetto articolo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1974). Ai fini della sussistenza del delitto di istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, queste ultime non possono intendersi nel significato ristretto di leggi di pubblica sicurezza, ma in quello più ampio di leggi su cui poggia l'ordinato assetto e il buon andamento del vivere sociale, nel quadro della costituzione repubblicana: leggi, quindi, contenenti norme cogenti e, come tali, inderogabili dai privati.

Cass. pen. n. 10107/1974

Nel reato previsto dall'art. 415 seconda ipotesi, c.p. il dolo — analogamente a quanto richiesto per gli altri reati d'istigazione — consiste nella cosciente volontà di porre in essere l'evento di pericolo considerato dalla norma, cioè, specificamente, di compiere atti per loro natura diretti e idonei ad istigare all'odio tra le classi sociali; volontà che deve essere accompagnata dalla consapevolezza di agire pubblicamente, essendo la pubblicità componente essenziale del delitto. Estranei al dolo richiesto per la sussistenza del reato in argomento sono i moventi e le cause che inducano l'agente a compiere gli atti previsti dalla norma, che possono indifferentemente essere commessi dal soggetto in esecuzione di un impegno assunto, anche dietro compenso, ovvero per l'impulso di un convincimento politico morale o sociale, ovvero a seguito di persuasione o incitamenti ricevuti, o per qualsiasi ragione. La finalità della lotta di classe non può escludere il reato previsto dall'art. 415 c.p. sotto il profilo soggettivo, se detta finalità, in sé lecita, viene perseguita attraverso l'istigazione all'odio, istigazione che il legislatore ha ritenuto di perseguire penalmente, perché idonea a determinare la formazione di pericolosi stati di animo ed a compromettere le condizioni necessarie per il mantenimento dell'ordine e per una sana evoluzione sociale.

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