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Articolo 537 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Tratta di donne e di minori commessa all'estero

Dispositivo dell'art. 537 Codice Penale

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero(1).

Note

(1) L'espressione "delitti preveduti dai due articoli precedenti" si riferisce dunque a quelli previsti dagli artt. 535 e 536, i quali sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, che ha ridisciplinato extra codicem i reati riguardanti la prostituzione. Quindi tale norma deve leggersi ora in riferimento a quanto previsto dalla suddetta legge, nota come legge Merlin.

Spiegazione dell'art. 537 Codice Penale

La disposizione in esame è stata mantenuta anche dopo l'abrogazione degli artt. 531-536 ad opera degli artt. 3-6, della l. 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto non sono stati soppressi del tutto i reati inerenti la prostituzione, ma piuttosto ridisciplinati extra codicem dalla suddetta legge.

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