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Articolo 538 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Misura di sicurezza

Dispositivo dell'art. 538 Codice Penale

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536(1).

Note

(1) Le espressioni "delitto preveduto dall'articolo 531" e "casi preveduti dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536" si riferiscono dunque a quei delitti che sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, che ha ridisciplinato extra codicem i reati riguardanti la prostituzione. Quindi tale norma deve leggersi ora in riferimento a quanto previsto dalla suddetta legge, nota come legge Merlin.

Spiegazione dell'art. 538 Codice Penale

La disposizione in esame è stata mantenuta anche dopo l'abrogazione degli artt. 531-536 ad opera degli artt. 3-6, della l. 20 febbraio 1958, n. 75, in quanto non sono stati soppressi del tutto i reati inerenti la prostituzione, ma piuttosto ridisciplinati extra codicem dalla suddetta legge.

Massime relative all'art. 538 Codice Penale

Cass. pen. n. 9706/2017

Anche dopo la legge 20 febbraio 1958, n. 75 è rimasto in vigore l'art. 538 cod. pen., per cui la misura di sicurezza ivi prevista resta applicabile ai reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge citata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 31, comma secondo, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, la misura di sicurezza detentiva può tuttavia essere applicata in relazione al reato di sfruttamento della prostituzione solo previo accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'autore del fatto).

Cass. pen. n. 7618/1987

In tema di sfruttamento della prostituzione la misura di sicurezza detentiva può essere applicata, per il nuovo regime introdotto dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663 «modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» soltanto a seguito dell'accertamento in concreto che il soggetto attivo è persona socialmente pericolosa.

Cass. pen. n. 6369/1987

Le misure di sicurezza conseguenti alla condanna per un delitto concernente lo sfruttamento della prostituzione non rientrano nel novero di quelle che possono essere ordinate in ogni tempo (art. 205 n. 3 c.p.), non essendo così stabilito espressamente dalla legge. Esse debbono invece far seguito ad una «condanna» intesa come effettiva irrogazione ed esecuzione della pena. Ne deriva che in presenza di una causa di estinzione della pena (nella specie indulto) la misura di sicurezza (nell'ipotesi concreta casa di lavoro) non può trovare applicazione.

Cass. pen. n. 3670/1982

La norma di cui all'art. 538 c.p. (misura di sicurezza) non è stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione) esigendosi solo per la sua applicabilità che i reati previsti da quest'ultima legge trovino corrispondenza in quelli già previsti dal codice penale e abrogati.

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