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Articolo 363 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa denuncia aggravata

Dispositivo dell'art. 363 Codice Penale

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni(1); ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [384; c.p.p. 57].

Note

(1) Si tratta di due circostanze aggravanti di carattere. La prima ha carattere oggettivo pertanto si rivolge anche ai concorrenti, mentre la seconda ha natura soggettiva e non deve essere confusa con quella prevista dal comma secondo dell'art. 361, in quanto quella in esame si applica solo ove ricorra anche l'altra aggravante richiesta dalla norma.

Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, nello specifico garantendo che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale.

Spiegazione dell'art. 363 Codice Penale

L'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è passibile di aggravamento di pena qualora il reato in oggetto riguardi un delitto contro la personalità dello Stato (artt. 241 - 313), data la fondamentale importanza dei beni giuridici ivi tutelati.

Ulteriore circostanza aggravante, prevista ovviamente solo per i pubblici ufficiali, ricorre qualora l'obbligo di denuncia sussista in capo ad un ufficiale o ad un agente di pubblica sicurezza (art. 57).

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