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Articolo 350 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Agevolazione colposa

Dispositivo dell'art. 350 Codice Penale

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [43] di chi ha in custodia la cosa(1), questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Note

(1) Si differenzia dalla fattispecie di violazione dei sigilli di cui al comma secondo dell'art. 349, sia sotto il profilo dell'elemento materiale, in quanto presuppone che il fatto tipico sia stato commesso da un altro soggetto, la cui verificazione sia stata resa possibile o agevolata dalla condotta omissiva o attivi del custode, sia sotto il profilo dell'elemento psicologico per l'imputazione a titolo di colpa.

Ratio Legis

La norma tutela l'esigenza di mantenere l'integrità delle cose sottoposte a vincolo dall'Autorità pubblica, impedendo manomissioni non autorizzate.

Spiegazione dell'art. 350 Codice Penale

La presente norma si differenzia da quella di cui al precedente articolo (art. 349) per via del differente elemento psicologico.

Perciò, mentre la prima si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta a porre in essere la violazione, la fattispecie in esame è caratterizzata dalla violazione di sigilli resa possibile dalla negligenza, imprudenza o imperizia del custode.

Massime relative all'art. 350 Codice Penale

Cass. pen. n. 7371/2016

Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità.

Cass. pen. n. 16900/2015

Il custode di un bene sottoposto a sequestro non risponde del reato doloso previsto dall'art. 349 cod. pen., ma dell'illecito amministrativo di cui al successivo art. 350 cod. pen., quando la rottura dei sigilli, da terzi perpetrata, è conseguente alla violazione per negligenza e trascuratezza dei suoi doveri di vigilanza e non invece ad una condotta intenzionalmente diretta, anche per il tramite di soggetti concorrenti, a porre in essere la predetta effrazione.

Cass. pen. n. 50984/2013

Il reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen. per l'elemento psicologico, in quanto nella prima fattispecie la condotta del custode della cosa in sequestro è dolosamente diretta a porre in essere la violazione dei sigilli, nella seconda, invece, tale violazione è conseguente alla negligenza e trascuratezza del custode.

Cass. pen. n. 22784/2004

Il reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 c.p. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 c.p. per l'elemento psicologico, in quanto nella prima fattispecie la condotta del custode della cosa in sequestro è dolosamente diretta a porre in essere la violazione dei sigilli, nella seconda, invece, tale violazione è conseguente alla negligenza e trascuratezza del custode.

Cass. pen. n. 14665/1990

Ai fini della configurabilità del reato di agevolazione colposa di violazione dei sigilli apposti ad edificazione edilizia abusiva è irrilevante la mancanza della proprietà della res nel custode autore della violazione se manca la dimostrazione che la violazione non è stata perpetrata con consapevole adesione al programma di edificazione abusiva del proprietario, ma solo resa probabile, o comunque agevolata, per colpa del custode.

Cass. pen. n. 6246/1984

Il reato di violazione di sigilli punito dall'art. 349 c.p. si distingue dall'ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 per l'elemento psicologico, poiché quest'ultima norma comprende tutte le ipotesi di trascuratezza e negligenza imputabile al custode, mentre l'ipotesi di cui all'art. 349 c.p. si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta a porre in essere la violazione.

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