(1)Salvo quanto previsto dall'articolo 322 ter, nel caso di condanna per delitti previsti nel presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.
Note
(1)
La norma è stata introdotta successivamente dalla l. 27 marzo 2001, n. 97 (art.6) al fine di prevedere, in deroga parziale all'art. 240, l'obbligatorietà della confisca dei beni costituenti provento o profitto del reato, nei casi ivi indicati.