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Articolo 316 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Dispositivo dell'art. 316 Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio(1), giovandosi dell'errore altrui(2), riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo(3), denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(4)(5).

Note

(1) A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (v. 314), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.
(2) Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.
(3) A differenza del peculato di cui all'art. 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(5) Il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Ratio Legis

La norma trova la sua ragion d'essere nel tutelare il legittimo affidamento dei privati nei confronti della P.A..

Brocardi

Peculatus

Spiegazione dell'art. 316 Codice Penale

Nonostante la norma parli di “peculato”, è stato osservato che trattasi di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.

Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato.

Esso rappresenta un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).

Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo).

Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

L'errore del soggetto passivi deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Massime relative all'art. 316 Codice Penale

Cass. pen. n. 35787/2020

Integra il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui la condotta dell'addetto all'ufficio urbanistica comunale, incaricato di svolgere l'istruttoria delle pratiche per il rilascio dei permessi a costruire, che, "in occasione" dell'esercizio delle sue funzioni, si appropri di somme di danaro versate da privati nell'errata convinzione di assolvere al pagamento di oneri dovuti.

Cass. pen. n. 4074/1999

La qualità di persona offesa dal reato compete esclusivamente al titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e non coincide con quella di danneggiato. Nei reati contro la pubblica amministrazione «persona offesa» è soltanto quest'ultima, mentre «danneggiati» possono essere i soggetti che solo di riflesso e in via eventuale subiscono un pregiudizio dalla azione delittuosa. Pertanto, in caso di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), il cassiere della Banca d'Italia che, in occasione di un pagamento, corrisponda, per errore, al soggetto attivo del reato somme eccedenti quelle dovute, appartenenti all'amministrazione finanziaria, non può considerarsi persona offesa dal reato, ma solo «danneggiato» dal reato (se l'Istituto di emissione gli chieda la rifusione di dette somme), con l'ulteriore conseguenza che il reato di peculato non può considerarsi aggravato ai sensi dell'art. 61, nn. 7 e 10, per non essere detto cassiere «persona offesa» e per non essere stato consumato il reato «contro» costui, ma contro l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Cass. pen. n. 5515/1996

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice («giovandosi dell'errore altrui», cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Cass. pen. n. 9732/1992

Perché ricorra l'ipotesi meno grave di peculato di cui all'art. 316 c.p. l'errore deve cadere sull'an o sul quantum debeatur, e non sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione; se, invece, l'errore cade sul soggetto, cioè se il danaro viene versato al pubblico ufficiale incompetente, costui incorre comunque nel reato di cui all'art. 314 c.p., indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l'errore.

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