Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9732 del 13 ottobre 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di peculato (o malversazione) il possesso di danaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, per acquistare rilevanza ai fini dell'incriminazione, non deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato.

(massima n. 2)

Perché ricorra l'ipotesi meno grave di peculato di cui all'art. 316 c.p. l'errore deve cadere sull'an o sul quantum debeatur, e non sul pubblico ufficiale delegato alla riscossione; se, invece, l'errore cade sul soggetto, cioč se il danaro viene versato al pubblico ufficiale incompetente, costui incorre comunque nel reato di cui all'art. 314 c.p., indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l'errore.

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