Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1569 del 27 novembre 1968

(3 massime)

(massima n. 1)

A differenza che per le ipotesi criminose previste dagli artt. 432, 433 e 434 c.p., per la sussistenza del delitto di detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.) non è richiesto il verificarsi di un pericolo per la pubblica incolumità. Il delitto previsto dall'art. 435 c.p., ove non integri una determinazione al solo fine specifico di commettere reati contro la pubblica incolumità, ma riveli altresì nell'agente la consapevolezza che con quei reati avranno esecuzione i progetti di un sodalizio delinquenziale di cui si fa parte e che volutamente si approvano e si eseguono (violazione degli artt. 241 e 283 c.p.), concorre sia con il delitto di cospirazione che con quelli di attentato all'integrità dello Stato o alla Costituzione. I reati previsti dagli artt. 305 e 435 c.p. costituiscono ipotesi criminose essenzialmente differenziate dalla diversità dell'oggetto giuridico, cui non si adatta il meccanismo della progressione o dell'assorbimento. Ne consegue che, mancando un'espressa disposizione che stabilisca la consumazione della fattispecie minore (art. 435) in quella maggiore (art. 305), tra di esse può sussistere concorso di reati.

(massima n. 2)

La tutela apprestata dall'art. 283 c.p. non è volta a garantire lo statu quo giuridico ma piuttosto la legittimità della evoluzione costituzionale, che deve essere attuata solo con i mezzi che sono propri dell'ordinamento vigente. Ne consegue che l'attività di chi ricorre a mezzi di violenza e di distruzione anziché sollecitare quelli previsti dalla legge (ad es. dagli artt. 116, 132 e 138 della Costituzione), confluisce univocamente nello schema delittuoso previsto dalla suddetta norma. L'ordinamento regionale, provinciale e comunale fa parte integrante della Costituzione, sì che ogni suo mutamento, perseguito con mezzi non consentiti, realizza la figura di reato prevista dall'art. 283 c.p.

(massima n. 3)

Per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. 431 - 433 c.p. non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento, in quanto questo rileva soltanto come elemento di dolo specifico o come condizione di punibilità (pericolo dell'evento) o è addirittura estraneo ai requisiti essenziali o eventuali del reato. Pertanto, ove alla commissione degli atti integrativi di un delitto contro la pubblica incolumità sia conseguito un danneggiamento, ricorre l'ipotesi del concorso formale di reati e non quella dell'assorbimento prevista dall'art. 84 c.p.

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