Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 265 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disfattismo politico

Dispositivo dell'art. 265 Codice Penale

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico(1), o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali(2), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

  1. 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
  2. 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero(3).

La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Note

(1) La condotta, che si considera criminosa solo se compiuta al tempo di guerra o in caso di imminente pericolo della stessa, consiste alternativamente nel diffondere o comunicare notizie false in grado di creare nella coscienza collettiva una sensazione di pericolo o di sfiducia. Non si tratta dunque di idee e i convincimenti di carattere privato, né frasi consistenti in meri apprezzamenti personali.
(2) La dottrina prevalente ritiene che il nocumento all'interesse nazionale sia da considerarsi quale elemento essenziale del reato, relativo all'evento. Tuttavia altri propendono per ritenerlo una condizione oggettiva di punibilità di carattere intrinseco, in quanto relativa ad un'offesa allo stesso bene giuridico protetto dalla norma.
(3) Il comma secondo prevede due diverse circostanze aggravanti speciali, che si giustificano rispettivamente in ragione del particolare allarme che crea la diffusione di notizie o voci realizzata attraverso mezzi idonei a rivolgersi a più persone contemporaneamente o in presenza di un accordo con lo straniero.

Ratio Legis

La norma tutela l'interesse dello Stato a salvaguardare la fermezza, la coesione interna e la capacità di resistenza di fronte al nemico in tempo di guerra.

Spiegazione dell'art. 265 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dalla tranquillità della comunità statale in tempo di guerra, particolarmente vulnerabile nei confronti di voci disfattiste che possano deprimere lo spirito pubblico ed affievolire la resistenza bellica nei confronti di Stati nemici.

Per “voce” deve intendersi una diceria incontrollabile, che corre nel pubblico riguardo ad un determinato oggetto, mentre per “notizia” un ragguaglio, un'informazione positiva su un determinato fatto, prospettando un male futuro determinato da un fatto già prospettato come accaduto, ma falso, oppure rappresentato in modo esagerato o tendenzioso.

La idoneità delle voci o notizie false, esagerate o tendenziose, a destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico, deve essere valutata in relazioni alle condizioni di ambiente nel quali le stesse sono calate, mentre per pubblico allarme non deve intendersi un'emozione od una preoccupazione della coscienza nazionale con riferimento al sentimento profondo della collettività intera, bensì solamente lo stato d'animo concitato di una parte più o meno consistente di essa.

Per quanto riguarda infine l'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza nell'agente della falsità delle voci o delle notizie, senza che debba volersi anche destare il pubblico allarme o gli altri eventi previsti dalla norma.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.