I
delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una
forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art.
49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.
Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorchè corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti
non configurabile il tentativo (art.
56).
Per la configurabilità della fattispecie in esame è infatti sufficiente che il
cittadino riceva o si faccia promettere dallo
straniero denaro od altra utilità al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, indipendentemente dall'effettivo compimento di tali atti.
Il
delitto si
consuma nel momento in cui il cittadino accetta la promessa di denaro o altre utilità al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale.
Analogamente ai delitti di corruzione, la fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi di
reato a consumazione frazionata, per cui il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del
termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art.
110.
Da ultimo, va rilevato che la consapevolezza della contrarietà degli atti agli interessi nazionali è elemento psicologico imprescindibile affinché si realizzi la fattispecie legale, la quale strettamente ricollega la ricezione o la promessa di denaro al fine (dolo specifico) di compiere atti contrari all'interesse della patria.